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Reati informatici in Italia: guida completa alla legge 547/1993

Riccardo Davide Ferrari Moretti • 2026-05-08 • Revisionato da Luca Bianchi

Basta un attimo di distrazione su una mail sospetta o un clic azzardato per ritrovarsi invischiati in una truffa digitale che può prosciugare il conto in banca o rubare dati personali. In Italia questi episodi non sono più eccezioni: nel 2023 sono state oltre 250.000 le denunce per reati informatici, un numero che cresce ogni anno.

Reati informatici denunciati in Italia (2023): oltre 250.000 ·
Legge di riferimento: legge 547/1993 ·
Articoli del codice penale coinvolti: artt. 491-bis a 640-ter ·
Reato informatico più diffuso: accesso abusivo a sistema informatico

Panoramica rapida

1Cosa sono
2Reati più diffusi
3Sanzioni
4Difesa
Il dato chiave

Con oltre 250.000 denunce nel solo 2023, i reati informatici non sono più un fenomeno di nicchia. Per le imprese italiane la posta in gioco è doppia: sanzioni penali per i responsabili e, sotto il d.lgs 231/2001, responsabilità amministrativa per l’azienda che non si è dotata di un modello organizzativo adeguato.

I fatti chiave sui reati informatici in Italia:

Fatti chiave sui reati informatici in Italia
Elemento Valore
Legge principale legge 547 del 23 dicembre 1993
Articoli del codice penale da art. 491-bis a art. 640-ter
Anno di introduzione 1993
Aggiornamento recente legge 48/2008
Reato più comune accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter cp)

Cosa sono i reati informatici?

Definizione di reato informatico

I reati informatici sono comportamenti illeciti commessi attraverso o contro sistemi informatici e telematici, che ledono beni giuridici come la riservatezza, l’integrità dei dati e il patrimonio. La loro caratteristica distintiva è la commissione tramite web, supporti digitali o dispositivi elettronici. Secondo la Camera Penale di Novara, rientrano nella definizione di cybercrime e sono disciplinati prevalentemente dal codice penale italiano.

La legge 547/1993 e il contesto normativo

La legge 547 del 23 dicembre 1993 ha segnato una svolta nel sistema giuridico italiano, introducendo per la prima volta figure di reato specifiche per la criminalità informatica. Prima di questa legge, molti comportamenti digitali non avevano una corrispondente fattispecie penale e restavano impuniti o venivano forzatamente ricondotti a reati tradizionali.

Il contesto

La legge 547/1993 ha inserito nel codice penale articoli dedicati come il 615-ter (accesso abusivo), il 615-quater (detenzione e diffusione di codici di accesso) e il 640-ter (frode informatica). È stata poi aggiornata dalla legge 48/2008 per recepire la Convenzione di Budapest sul cybercrime, ratificata dall’Italia nel 2008.

Il pattern: il diritto penale informatico italiano è nato con la 547/1993 e si è evoluto per tenere il passo con l’innovazione tecnologica, ma il nucleo centrale delle fattispecie resta quello introdotto trent’anni fa.

Quali sono i reati informatici più diffusi?

Accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter cp)

Si tratta del reato informatico più comune in Italia. L’articolo 615-ter punisce chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. La pena per la forma semplice è la reclusione fino a tre anni, come riportato dallo Studio Legale Fontana (esperto in diritto penale informatico).

Il quadro sanzionatorio si aggrava in presenza di determinate circostanze:

  • Accesso aggravato: reclusione da uno a cinque anni
  • Accesso a sistemi di interesse pubblico o militare: reclusione da tre a otto anni (Camera Penale di Novara)

Frode informatica (art. 640-ter cp)

La frode informatica consiste nell’alterare il funzionamento di un sistema informatico o intervenire senza diritto su dati per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Secondo Musa Formazione (ente di formazione giuridica), la pena per la forma semplice va da sei mesi a tre anni di reclusione e multa da 51 a 1.032 euro.

  • Frode informatica aggravata: reclusione da uno a cinque anni e multa da 309 a 1.549 euro (Studio Legale Fontana)
  • Si configura anche quando la condotta ha per oggetto carte di credito o altri strumenti di pagamento elettronici

Diffamazione online e cyberbullismo

La diffamazione commessa tramite social network, blog o piattaforme digitali è considerata un reato informatico quando utilizza mezzi informatici per ledere la reputazione altrui. Il cyberbullismo, invece, rientra in una categoria specifica che riguarda condotte vessatorie e intimidatorie online, specialmente tra minori. La legge 71/2017 ha introdotto misure di contrasto specifiche per il cyberbullismo, ma le sanzioni penali restano quelle previste per i reati tradizionali con eventuali aggravanti.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater cp)

L’articolo 615-quater punisce chiunque, abusivamente, si procura o detiene codici, parole chiave o altri mezzi di accesso a un sistema informatico protetto. La pena base è la reclusione fino a un anno e multa fino a 5.154 euro, come dettagliato da Musa Formazione. Se la condotta riguarda la diffusione a più persone, la pena sale a reclusione da uno a tre anni e multa da 5.164 a 10.329 euro.

Attenzione

Il possesso anche non doloso di tool usati per penetration testing o hacking è punibile se non si è autorizzati. Un consulente informatico o un ricercatore che non ha un mandato scritto rischia fino a un anno di reclusione.

L’implicazione: con pene che toccano gli otto anni per i casi più gravi, il sistema penale italiano tratta i reati informatici con un rigore paragonabile a quello dei reati contro il patrimonio tradizionali, ma con un’attenzione particolare alla protezione dei sistemi di interesse pubblico.

Quali sono gli esempi di reati informatici?

Esempi di reati informatici contro il patrimonio

  • Phishing: invio di email ingannevoli per ottenere credenziali bancarie o dati sensibili. È una forma di frode informatica (Musa Formazione)
  • Hacking: intrusione in sistemi protetti per sottrarre dati o denaro (art. 615-ter cp)
  • Danneggiamento di dati o programmi: cancellazione o alterazione volontaria di dati altrui, punito dall’art. 635-bis cp

Esempi di reati informatici contro la persona

  • Diffamazione tramite social network: post o commenti offensivi pubblicati su Facebook, Instagram o Twitter (Fusco Studio Legale)
  • Cyberbullismo: condotte vessatorie online, spesso tra adolescenti
  • Revenge porn: diffusione non consensuale di immagini intime (art. 612-ter cp, introdotto dalla legge 69/2019)

Esempi di reati informatici contro la pubblica amministrazione

  • Falso informatico: alterazione di documenti digitali pubblici (art. 491-bis cp)
  • Accesso abusivo a database della PA: intrusione in sistemi informatici di enti pubblici
  • Frode telematica: alterazione di flussi di dati per danneggiare la PA o ottenere vantaggi

Il pattern: ogni tipologia colpisce un diverso bene giuridico, dalla riservatezza al patrimonio, e le pene variano di conseguenza.

Cosa dice il codice penale sui reati informatici?

Articoli del codice penale: 491-bis, 615-ter, 635-bis, 640-ter

Il codice penale italiano dedica un intero corpus di norme ai reati informatici, distribuite tra diverse sezioni. Ecco gli articoli principali con le rispettive sanzioni:

Quattro articoli, una logica: proteggere riservatezza, integrità e disponibilità dei dati in ogni fase — dall’accesso alla diffusione delle credenziali fino alla manipolazione del dato stesso.

Tabella degli articoli del codice penale sui reati informatici
Articolo Reato Pena base Pena aggravata
Art. 615-ter Accesso abusivo a sistema informatico Reclusione fino a 3 anni Da 1 a 5 anni (da 3 a 8 per sistemi pubblici)
Art. 615-quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso Reclusione fino a 1 anno + multa fino a 5.154 € Da 1 a 3 anni + multa da 5.164 a 10.329 €
Art. 615-quinquies Diffusione di apparecchiature per danneggiare sistemi Reclusione fino a 2 anni + multa fino a 10.329 € Da 1 a 4 anni + multa da 5.164 a 20.658 €
Art. 635-bis Danneggiamento di dati, programmi o sistemi informatici Reclusione da 6 mesi a 3 anni Da 1 a 5 anni
Art. 640-ter Frode informatica Reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 51 a 1.032 € Da 1 a 5 anni + multa da 309 a 1.549 €
Art. 491-bis Falso informatico (documenti informatici pubblici) Reclusione da 1 a 5 anni Fino a 8 anni per falsità in atti pubblici

Il trade-off per il legislatore è evidente: sanzioni severe servono da deterrente, ma richiedono prove digitali complesse da raccogliere e conservare, rendendo spesso difficile l’accertamento della responsabilità.

Cosa prevede la legge 547 del 1993?

Obiettivi della legge 547/1993

La legge 547/1993 è stata emanata con l’obiettivo di adeguare l’ordinamento italiano alla crescente diffusione delle tecnologie informatiche e alle nuove forme di criminalità che ne derivano. Prima di questa legge, reati come l’accesso abusivo a un sistema informatico non avevano una specifica copertura penale. Come ricorda la Camera Penale di Novara, l’introduzione di queste norme ha colmato un vuoto normativo che lasciava impuniti comportamenti oggi considerati gravi.

Modifiche al codice penale

La legge 547/1993 ha modificato in profondità il codice penale, introducendo:

  • L’articolo 491-bis (falso informatico)
  • Gli articoli 615-ter, 615-quater e 615-quinquies (reati contro la riservatezza informatica)
  • L’articolo 635-bis (danneggiamento di dati e sistemi)
  • L’articolo 640-ter (frode informatica)

Evoluzione successiva con la legge 48/2008

La legge 48/2008 ha rappresentato un aggiornamento fondamentale, recependo la Convenzione di Budapest sul cybercrime firmata nel 2001. Questa legge ha introdotto nuove figure di reato, inasprite le pene esistenti e rafforzato le modalità di accertamento delle prove digitali. Secondo la relazione illustrativa della legge 48/2008, l’adeguamento era necessario per armonizzare la normativa italiana con gli standard internazionali di contrasto alla criminalità informatica.

In sintesi: La legge 547/1993 ha creato l’impalcatura dei reati informatici in Italia, mentre la 48/2008 ne ha serrato le maglie. Per il cittadino comune, la conseguenza è chiara: un’azione digitale che nel 1990 era atipica oggi può costare fino a otto anni di carcere.
Perché la 48/2008 è importante

Oltre a inasprire le pene, la legge 48/2008 ha introdotto la possibilità di sequestro preventivo di dati informatici e ha reso obbligatoria la conservazione dei dati di traffico per finalità investigative. Per un’azienda, questo significa che qualsiasi attività illecita compiuta dai propri dipendenti può essere tracciata e utilizzata in giudizio. Per approfondire le notizie di cronaca in Calabria, puoi consultare Notizie di cronaca Calabria.

Il pattern: la legislazione italiana si è evoluta per tenere il passo con le minacce digitali, ma rimane un work in progress.

Come difendersi dai reati informatici

La prevenzione resta la migliore difesa. Ecco le azioni pratiche che cittadini e imprese possono adottare:

  • Aggiornare regolarmente software e sistemi operativi per chiudere vulnerabilità note
  • Usare password robuste e autenticazione a due fattori su tutti i servizi sensibili
  • Non cliccare su link sospetti in email o messaggi, anche se apparentemente provenienti da mittenti conosciuti
  • Effettuare backup periodici dei dati importanti, conservandoli offline
  • Denunciare immediatamente qualsiasi violazione sospetta alle forze dell’ordine (Polizia Postale o Polizia di Stato)

Per le aziende, il d.lgs 231/2001 impone l’adozione di modelli organizzativi e di gestione specifici per prevenire i reati informatici, pena la responsabilità amministrativa dell’ente. Il modello 231 deve includere protocolli di cybersecurity, formazione del personale e procedure di segnalazione interna.

La sfida: implementare misure preventive è l’unico modo per evitare sanzioni penali e danni reputazionali, soprattutto per le imprese.

La legge 547/1993 ha introdotto nel Codice Penale le fattispecie di reati informatici in Italia, fornendo uno strumento normativo fondamentale per contrastare il cybercrime.

Domande frequenti

Qual è la pena per l’accesso abusivo a un sistema informatico?

La pena base per il reato di accesso abusivo (art. 615-ter cp) è la reclusione fino a tre anni. In forma aggravata, la reclusione va da uno a cinque anni; per sistemi di interesse pubblico o militare, da tre a otto anni (Studio Legale Fontana).

Come si denuncia un reato informatico?

La denuncia può essere presentata presso qualsiasi comando della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri o direttamente presso la Procura della Repubblica. Per i reati informatici, il riferimento specialistico è la Polizia Postale e delle Comunicazioni.

La diffamazione sui social è un reato informatico?

Sì, la diffamazione commessa tramite social network o piattaforme digitali è considerata un reato informatico quando utilizza mezzi informatici per ledere la reputazione altrui. La pena è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro, con aumento se il fatto è commesso con strumenti telematici.

Cosa fare se si subisce una frode informatica?

Bloccare immediatamente la carta di credito o il conto corrente coinvolto, raccogliere tutta la documentazione (email, screenshot, transazioni) e presentare denuncia alla Polizia Postale entro 48 ore dalla scoperta del fatto.

I minori possono essere imputati per reati informatici?

Sì, i minori di età compresa tra 14 e 18 anni sono imputabili per reati informatici se capaci di intendere e volere. La giustizia minorile applica pene ridotte e misure educative, ma il cyberbullismo e la diffamazione online sono spesso oggetto di procedimenti penali anche in questa fascia d’età.

Quali sono le aggravanti per i reati informatici?

Le principali aggravanti previste dal codice penale includono: l’aver commesso il fatto su sistemi di interesse pubblico o militare (art. 615-ter), l’aver causato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 640-ter), e l’aver agito con violenza sulle cose o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il phishing è considerato un reato informatico in Italia?

Sì, il phishing rientra nella fattispecie della frode informatica (art. 640-ter cp) quando le false comunicazioni inducono la vittima a fornire dati sensibili che vengono poi utilizzati per ottenere un profitto ingiusto. La giurisprudenza italiana lo considera una forma di truffa digitale aggravata dalla manipolazione del sistema.

Cosa prevede il d.lgs 231/2001 per i reati informatici?

Il d.lgs 231/2001 include i reati informatici tra i cosiddetti reati presupposto, per i quali l’ente (azienda, associazione, fondazione) può essere chiamato a rispondere amministrativamente se non ha adottato e attuato efficacemente un modello organizzativo idoneo a prevenirli. Le sanzioni per l’ente possono arrivare fino a 5 milioni di euro e all’interdizione dall’attività.

Letture correlate

Fatti confermati

  • I reati informatici sono disciplinati dalla legge 547/1993
  • L’accesso abusivo a sistema informatico è il reato più diffuso
  • La frode informatica è punita dall’art. 640-ter cp

Cosa resta incerto

  • Il numero esatto di reati informatici non denunciati (cifra oscura) è sconosciuto
  • L’evoluzione futura della normativa in risposta alle nuove tecnologie
  • La difficoltà di accertamento della responsabilità penale limita la deterrenza effettiva

«I reati informatici sono reati introdotti dalla legge 547/1993 che comprendono condotte illecite commesse attraverso sistemi informatici o telematici.»

Wikipedia (Criminalità informatica)

«La frode informatica si realizza alterando il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto su dati per procurare un ingiusto profitto.»

— Musa Formazione (ente di formazione giuridica)

Per chi opera nel digitale, la consapevolezza e la prevenzione rimangono le armi migliori per difendersi da minacce che, se trascurate, possono costare caro a cittadini e aziende.



Riccardo Davide Ferrari Moretti

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Riccardo Davide Ferrari Moretti

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